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ECOBONUS 110% È previsto per interventi edili già avviati?

Aggiornamento: 3 gen 2021





Mi presento: mi chiamo Pasquale De Vita e lavoro nel settore dei serramenti dal 2005. Questa lunga esperienza mi definisce quale punto di riferimento nel settore dei serramenti.

La passione e la costante dedizione che impiego quotidianamente nel guidare tecnici e clienti nella scelta e nella progettazione del sistema di posa, così come nell’individuazione del prodotto più adatto alle loro esigenze, è il carburante che alimenta l’amore per il mio lavoro.





Di cosa tratteremo in questo articolo?


In questo articolo ci occuperemo del seguente interrogativo, che in molti si stanno ponendo:

  • è previsto il Superbonus del 110 % anche per gli interventi edili già avviati?

  • quali detrazioni per i lavori di casa sono rimaste invariate?

  • dove verrà precisato tutto?

  • È permessa l’estensione dell’aliquota del 110% in favore dell’acquisto di case antisismiche?



La pandemia da Coronavirus, che coinvolge l’Italia e il mondo ormai da diversi mesi, ha comportato numerosi cambiamenti nelle nostre vite. Anche dal punto di vista politico-economico ha determinato numerosi interventi legislativi e la definizione di nuove detrazioni edilizie.


Un Superbonus al 110% riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici e l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio fiscale derivante dall’incentivo potrà essere recuperato in 5 rate di pari importo, a differenza dell’Ecobonus (che prevedeva 10 rate annuali) oppure potrà essere ceduto.



Primo step: Quali detrazioni per i lavori di casa sono rimaste invariate?


Le detrazioni rimangono le stesse per: – bonus verde al 36%; – bonus per ristrutturazioni, ed eventuale bonus mobili annesso, al 50 %; – ecobonus dal 50 al 65 % a seconda dell’efficientamento energetico ottenuto; – sismabonus dal 75 all’85 % a seconda del miglioramento della classe di rischio ottenuto; – bonus facciata al 90 %.




Secondo step.

Tra i nuovi interventi di legge, il cosiddetto Decreto Rilancio, che ha promosso lavori di ristrutturazione con l’aliquota al 110%.


“DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.


In molti però si chiedono se tale agevolazione economica è valevole anche per interventi edili già avviati. Ed è a questo quesito che cercheremo di dare risposta qui di seguito.
Tali interventi, dunque, possono usufruire dell’agevolazione Superbonus?




In sostanza, secondo il decreto legge, le agevolazioni fiscali si applicano alle “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021“. Non vi è però esplicito riferimento agli interventi edili già avviati, ma soltanto alle spese sostenute dal 1° luglio; implicitamente ha ammesso l’applicazione delle nuove misure anche per opere in corso di esecuzione, purché la relativa spesa (o parte di essa) sia sostenuta dopo il 1° luglio 2020 per poter usufruire della maggior agevolazione.


Non vi è nessuna esplicita e diretta indicazione contraria (che avrebbe potuto vietare l’applicazione di aliquote di detrazione diverse per spese sostenute per lo stesso intervento).

Il criterio di cassa regola in via generale le misure di incentivo, secondo cui l’importo della detrazione spettante è sempre calcolato tenendo conto delle spese complessive sostenute nel periodo d’imposta di riferimento.





Quindi ?


Così come altre detrazioni fiscali, anche in questo caso vale la data di effettivo pagamento dell’importo al fine della determinazione dell’aliquota di detrazione applicabile.


Dove viene precisato tutto ciò?

Non solo nei precedenti provvedimenti applicativi emanati dall’Agenzia delle Entrate in materia di detrazioni per gli interventi di recupero e di efficienza energetica, ma anche nell’ultima Circolare 2/E dd. 14 febbraio 2020, relativa al bonus facciate introdotto dalla legge 160/2019.




Requisiti per gli interventi: Quali requisiti devono avere gli interventi?
Per accedere all’ecobonus al 110% sarà necessario che gli interventi:
rispettino i requisiti minimi della legge 3 agosto 2013, n. 90;
migliorino, anche congiuntamente, di 2 classi energetiche dell’edificio. Se non fosse possibile perché si è già nelle prime due classi, il conseguimento della classe energetica più alta va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (APE).




Terzo step.


Per quale tipo di immobili è ammessa la detrazione?

Alcuni di voi si staranno di certo chiedendo: C’è distinzione tra prima e seconda casa?

Cerchiamo di chiarire.


Agli art. 119 e 121 del Decreto Rilancio viene introdotto l’incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici.

L’incentivo riguarda le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

Sarà ripartito in 5 quote annuali e sarà possibile usufruire della cessione del credito;

Potranno accedervi solo alcune categorie di soggetti, tra le quali i condomini.

Gli interventi realizzati dovranno determinare un salto di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe più alta.


Tra gli interventi incentivabili è compreso l’isolamento termico delle strutture opache verticali e orizzontali. L’intervento deve avere con un’incidenza superiore al 25 % della superficie totale disperdente lorda e deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettino i Criteri Ambientali Minimi (DM 11/10/2017). Per questo incentivo è previsto un massimo complessivo di spesa di € 60.000 per ogni unità immobiliare.

L’art. 121 per le spese 2020 e 2021 allarga gli ambiti di applicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura e inserisce, sempre come soggetti concessionari del credito, anche gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.


N.B. L’applicazione di questi articoli del Decreto Legge è subordinata all’uscita di alcuni provvedimenti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico.





Sono dunque Ammessi tutti gli interventi realizzati da persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) su singole unità immobiliari (anche prive del requisito di “prima” casa).


In merito all’efficientamento energetico, sono ammessi interventi validi esclusivamente per le abitazioni principali.

(N.B. In merito ci sono già diverse “correzioni” in corso. Un emendamento al Decreto Rilancio permetterebbe l’estensione del Superbonus anche a tutte le seconde case).



Immobili completamente ristrutturati dalle imprese


È permessa l’estensione dell’aliquota del 110% in favore dall’acquisto di case antisismiche. Il comma 4 dell’art. 119 d.l. 34/2020 prevede espressamente – tra gli interventi di sismabonus ammessi – anche la fattispecie di cui all’art. 16, comma 1-septies d.l. 63/2013 (introdotto dal d.l. 50/2017) che prevede per l’appunto “incentivi per l’acquisto di case antisismiche”.

Va specificato comunque che la spesa su cui applicare la percentuale non può superare i 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.



Spero con questo articolo di aver chiarito tutti i tuoi dubbi.

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