Di cosa tratteremo in questo articolo? Una breve anteprima.
Sono certo che hai dei dubbi sulla corretta applicazione dell'iva per l'acquisto di infissi e di tutti i materiali occorrenti ai tuoi lavori edili, infatti ti ritroverai a ricevere preventivi non comprensivi dell'iva.
In questo articolo spiegheremo:
- come applicare l'iva correttamente;
- come evitare errori;
- quali sono i materiali e prodotti che usufruiscono dell'iva agevolata;
La prima cosa da fare per capire quale iva applicare in caso di acquisto di infissi è leggere il titolo edilizio in possesso (SCIA DIA CEL CIL ecc)
casi in cui e' possibile applicare l'iva agevolata al 4%:
- Costruzione di fabbricato avente le caratteristiche di casa di civile abitazione non di lusso IVA 4% art. 13 Legge “Tupini” n° 408 del 2 luglio 1949);
- Costruzione di casa rurale (art. 39 D.P.R. n.° 917 del 22 dicembre 1986); IVA 4%
casi in cui e' possibile applicare l'iva parziale 10%/22%:
Intervento di recupero su fabbricato esistente (art. 31 Legge n° 457 del 5 agosto 1978)
- Lett.A: intervento di manutenzione ordinaria(*) IVA 10%
- Lett. B: intervento di manutenzione straordinaria (*) IVA 10%
(*) lett. A e B: si chiarisce che l’IVA agevolata del 10% si applica solo sulla prestazione d’opera e
sull’equivalente valore del bene in quanto si tratta di un bene significativo identificato dal D.M.29/12/1999.
casi in cui e' possibile applicare l'iva totalmente agevolata al 10%:
- Lett. C: intervento di restauro e risanamento conservativo IVA 10%
- Lett. D: intervento di ristrutturazione edilizia IVA 10%
- Lett. E: intervento di ristrutturazione urbanistica IVA 10%
- Costruzione nuova casa seconda casa iva 10%
L’IVA agevolata sull’acquisto di tutti i materiali per gli interventi edilizi.
Vediamo insieme su quali acquisti possiamo usufruire dell’agevolazione: prodotti finiti, semilavorati e materie prime per interventi edilizi su nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per la ristrutturazione bisogna specificare che il Decreto Rilancio, diventato legge il 17 luglio 2020, ha portato una grande novità in materia edilizia, infatti da’ la possibilità della cessione del credito anche per i bonus ristrutturazioni oltre che per tutti gli altri interventi edilizi, ove prevista la detrazione del 50%, per l’Ecobonus al 65%, per il Sismabonus e per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.
Per accedere all’agevolazione dell’IVA non basta un contratto di appalto o un sub-appalto, ci sono altre condizioni da rispettare: le caratteristiche degli interventi e le modalità di acquisto.
Il percorso per accedere alle agevolazioni è piu’ semplice di quanto possa apparire.
Di seguito vi elenchiamo i beni finiti cui è applicabile l’IVA al 4 o 10 per cento e quelli con IVA ordinaria.
BENI FINITI CON IVA al 4% o al 10%
Per beni finiti si intendono i beni che si incorporano nei fabbricati mantenendo la loro peculiarità, diventandone parte integrante.
Circolare n. 14/330342 del 17 aprile 1981: “Ai fini della identificazione – dei beni ammessi al suddetto particolare trattamento di aliquota – vale il criterio – enunciato nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979 – della permanenza del carattere della “individualità” dei beni stessi anche successivamente al loro impiego nella costruzione. Pertanto, non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione …… omissis…… quei beni che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono invece materie prime e semilavorate per l’acquirente, quali mattoni, maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, ecc…… omissis…… possono considerarsi beni assoggettabili all’aliquota del 2% [N.B.: attualmente 4%], purché, beninteso, risultino da dichiarazione dell’acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti per la costruzione degli immobili agevolati, gli ascensori, i sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc.), i prodotti per impianti idrici, per gli impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni, ecc.), per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico, ecc.), e per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc…).
Risoluzione del ministero delle Finanze n. 39/E del 9 marzo 1996: “ [i beni finiti hanno]caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”.
ELENCO BENI IVA AGEVOLATA
Apparecchi idrosanitari in vitreous china, fire clay e altri materiali;
bruciatori per caldaie;
cabine doccia (comprensive di boxdoccia e piatto doccia);
cabine doccia-sauna (comprensive di box-doccia e piatto doccia);
caldaie per riscaldamento a gasolio, a gas, a carbone o funzionanti con altri tipi di combustibile;
caminetti;
cassette di scarico esterne e/o da incasso;
centraline elettroniche ed apparati di controllo per impianto di riscaldamento e/o condizionamento
condizionamento (impianti);
contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento;
depuratori;
dolcificatori d’acqua;
filtri;
flessibili;
impianti solari termici;
impianti fotovoltaici (per questi c’è la possibilità dell’Ecobonus al 110%)
impianti irrigazione (se accessori);
infissi;
lavabi (anche comprendenti componenti arredo bagno, purché il prodotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo);
lavelli in acciaio inox;
minuterie per impianti idraulici, da riscaldamento e/o condizionamento;
piatti doccia in ghisa, acciaio e altri materiali;
pilettame;
pompe e circolatori di tutti i tipi per uso idraulico e/o di riscaldamento
raccorderia in ghisa, ferro, nera, zincata, cromata;
raccorderia in ottone, rame, bronzo;
radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali;
rubinetteria cromata e rubinetteria gialla esterna da incasso;
saracinesche e valvole in ghisa;
scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili;
scaldabagni solari;
scale a chiocciola;
sifoname;
stufe (integranti impianti di riscaldamento che non si caratterizzino come semplici elettrodomestici);
tubazioni e altri manufatti in ghisa, acciaio, plastica, piombo e/o altri materiali per impianti di scarico di acque bianche o nere;
tubazioni in acciaio nero o zincato, in rame e altri materiali per impianti di adduzione di acqua calda e/o fredda;
vasche idromassaggio;
vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.
IVA ORDINARIA
L’IVA ORDINARIA si applica sull’arredo bagno e accessori in genere, così come i semplici elettrodomestici, che non hanno caratteristica di bene finito,
Si applica anche nel caso di cessione di materie prime, ad esempio cemento, semilavorati, come le piastrelle, e vale anche se i prodotti venduti devono essere utilizzati per costruzioni di case non di lusso o per interventi di recupero del patrimonio edilizio “agevolati”.
La tabella A del D.P.R. 633/72 (istitutivo dell’IVA), parti II e III, è inequivocabile nell’escludere le semplici cessioni di “materie prime e semilavorati” dall’applicazione delle aliquote IVA ridotte.
ELENCO BENI IVA ORDINARIA
battiscopa;
box/pareti doccia, box doccia, gruppi aste, colonne doccia per cabine doccia – qualora ceduti singolarmente – scontano iò in quanto tali beni pur essendo facilmente individuabili, costituiscono elementi strutturali del bene finito (… cabina doccia); non appaiono, dunque, dotati di una propria individualità funzionale che, come sopra chiarito, caratterizza i “beni finiti” per i quali è previsto il regime fiscale di favore”;
collanti;
elettrodomestici;
ferro per cemento armato: ferro e acciaio tondo per cemento armato, in barre lisce e in barre ad aderenza migliorata;
idropitture;
laterizi: comignoli e canne fumarie, elementi in laterizio per soletta mista e nervature parallele con o senza alette ed elementi semplici, forati, mattoni anche refrattari, tavelle e tavelloni, tegole;
leganti e loro composti: calce dolce e spenta, calce eminentemente idraulica, calce idrata, cementi normali e clinker, malta, miscela per intonaco pronta;
maniglioni (*);
manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento e anche con altri composti: blocchi cavi in conglomerati di cemento e granulato in argilla espansa, blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso, pali prefabbricati in calcestruzzo,
materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, bituminosi e bituminati: agglomerato ligneo in lastre, bitume, polistirolo espanso;
materiali e prodotti dell’industria lapidea: alabastro, ardesia, caolino, diorite, granito, marmo, pietre calcaree e silicee, pietre di gesso, quarzite, sienite, travertino, serpentino, tufi, e similari
materiali inerti: argilla, bentonite di tipo medio, ghiaia, ghieietta, graniglia per trattamento superficiale e massicciate stradali, granulati di pomice, perlite i, vermiculite espansa;
materiali per pavimentazione interna ed esterna: doghe e doghette in legno, linoleum, listoni in legno, marmette e marmettoni, moquette, pavimenti in gomma e in PVC, piastrelle di rivestimento murale in sughero, piastrelle in gres e di marmo, piastrelle per rivestimento in maiolica,.La risoluzione Agenzia Entrate n. 71/E del 25 giugno 2012 specifica, facendo riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, che l’acquisto di pavimento in laminato (parquet) di tipo flottante non sconta l’aliquota IVA ridotta del 10% bensì quella ordinaria. Infatti, sebbene i pannelli di laminato possano essere spostati facilmente in altro luogo per essere di nuovo posati e creare una pavimentazione, nel momento in cui vengono smontati perdono le loro caratteristiche strutturali di pavimentazione e, pertanto, non possono essere considerati come “beni finiti” dotati di una propria individualità e autonomia funzionale. Più semplicemente si tratta, quindi, di materiale di rivestimento, ovvero di materie prime o semilavorate da impiegare per l’intervento in oggetto;
mobili e mobiletti;
portarifiuti;
porta salviette;
portasaponette;
sedili per WC;
specchi e specchiere;
stucco;
tappeti;
tende per doccia;
tubi isolanti in polietilene;
vernici.
Spero con questo articolo di aver chiarito tutti i tuoi dubbi.
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